LEGENDA:

- A proposito di compravendita                                             02/09/2003
- I nove comandamenti!!!                                                      10
/11/2003
- Le garanzie di una buona mediazione immobiliare            04/10/2004

 

A PROPOSITO DI COMPRAVENDITA

In un noto periodico d'informazione immobiliare della provincia di Varese - periodo maggio/ giugno 2003 - vi è pubblicato un articolo, a cura di un operatore immobiliare, che commenta e / o interpreta le norme dettate dal Codice Civile relativamente al contratto di compravendita immobiliare, con l'intento di dare consigli a chi si appresta a comprare o vendere un immobile.
Alla domanda "quali sono le fasi che caratterizzano l'iter di compravendita immobiliare" la risposta è sinteticamente la seguente:" il soggetto interessato all'acquisto individua il bene immobile e segue la contrattazione per la determinazione delle condizioni contrattuali, ovvero la sottoscrizione della proposta d'acquisto.
Successivamente vi sarebbe la definizione della trattativa che avverrebbe con l'accettazione della proposta d'acquisto da parte del venditore.
Infine, una volta avvenuta l'accettazione, si passerebbe alla individuazione e alla determinazione delle garanzie da fornirsi al venditore nel caso il pagamento dell'immobile venisse dilazionato oltre la data del rogito e, a richiesta dell'acquirente, tutte le particolarità contrattuali: condizioni edilizie e urbanistiche, libertà da vincoli, tempi di consegna e intestazione. A questo punto è possibile procedere alla stesura del contratto preliminare ".
Bene! Non sono assolutamente d'accordo con questo tipo di procedura che porta, a mio parere, ad un probabile contenzioso tra le Parti.
Infatti la cosiddetta proposta d'acquisto una volta accettata dal venditore diventa un contratto che vincola entrambe le Parti contraenti. Pertanto tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa, devono essere già ben chiare e definite nella proposta d'acquisto, in quanto nulla potrà più essere cambiato senza il consenso di entrambe le Parti.
Poniamo il caso che un proponente acquirente, la cui proposta d'acquisto sia già stata accettata da parte venditrice, venga successivamente a conoscenza dell'esistenza di vincoli edilizi gravanti sull'immobile e non descritti nella proposta d'acquisto; bene in questo caso egli, proponente acquirente, non può più recedere contrattualmente e perde la somma versata alla sottoscrizione della proposta medesima ed è tenuto a pagare comunque la provvigione all'agente immobiliare in quanto a norma dell'articolo 1755 del C.C. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
L'art. 1326 del C.C. recita che "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".
Per concludere il consumatore, onde evitare perdite di denaro, dovrebbe firmare la proposta d'acquisto solo quando è certo che vi siano riportate tutte le condizioni contrattuali, nessuna esclusa.

Gallarate, 2 Settembre 2003


I NOVE COMANDAMENTI!!!

Vorremmo dare il nostro modesto contributo a un'agenzia della Valle Olona che ha diffuso porta a porta la seguente lettera:

"Egregio Proprietario,
se ha deciso di mettere in vendita il suo immobile e vuole venderlo in breve tempo, se semplicemente è curioso di sapere quanto vale veramente per poi in futuro decidere il da farsi, se vuole confrontarci con altre agenzie immobiliari da lei già conosciute, "PINCO PALLINO" è in grado di rispondere e soddisfare le Sue esigenze.
Rivolgendosi alla nostra agenzia potrà usufruire dei nove servizi esclusivi che "Pinco Pallino" garantisce a chi vende e cioè:

1) valutazione di mercato del Suo immobile;

2) Professionisti regolarmente iscritti alla CCIAA quindi in possesso del patentino di Agente Immobiliare condizione indispensabile per svolgere legalmente la professione e per avere diritto alla provvigione;

3) modulistica regolarmente depositata in camera di commercio (proposte d'acquisto e incarichi di mediazione) come prescrive la legge;

4) pubblicità per la vendita attraverso affissione di cartelli pubblicitari e promozione sul sito Internet "Pinco Pallino" (il più visitato del settore) con relative foto e/o planimetrie;

5) consulenza finanziaria per l'eventuale chiusura di un mutuo e per l'apertura di uno nuovo, attraverso la nostra società del settore mutui;

6) conoscenza dettagliata della zona e dell'andamento di mercato, dovuto al nostro personale ormai presente in zona dal 1988;

7) possibilità di promuovere l'immobile sul periodico "Pinco Pallino" in visione presso migliaia di famiglie su tutto il territorio nazionale;

8) assistenza tecnica e notarile per il perfezionamento della compravendita sino al rogito;

9) assicurazione sui rischi professionali obbligatoria per legge a tutela del cliente.

Cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti ringraziandola per l'attenzione accordataci e la informiamo che sarà contattato al più presto telefonicamente o personalmente al suo domicilio da un nostro incaricato per dare un seguito alla presente.

                                                                               Lo Staff dello
                                                                         Studio "Pinco Pallino""

Come si evince dalla soprastante lettera l'agenzia "Pinco Pallino" ha probabilmente una bassa concezione di chi si appresta a vendere e/o ad acquistare un immobile.
Tutti i servizi che l'agenzia "Pinco Pallino" elenca come esclusivi sono in realtà servizi essenziali resi da tutte le agenzie.
Inoltre:
- l'iscrizione al ruolo non è un servizio ma un obbligo di Legge;
- l'assicurazione obbligatoria non è un servizio ma un obbligo di Legge;
- il deposito della modulistica non è un servizio ma un obbligo di Legge.

Ai lettori le proprie deduzioni.

Gallarate, 10 Novembre 2003

 

LE GARANZIE DI UNA BUONA MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Ritengo di fare cosa utile nel contribuire a diffondere il contenuto delle linee guida "le garanzie di una buona mediazione immobiliare" elaborate dalla
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como
- Commissione per la tenuta del Ruolo degli agenti di affari in mediazione.

                                                       Il Presidente della Commissione Ruolo Agenti Immobiliari
                                                                                           di Como
                                                                                    Trimboli Giuseppe

LE GARANZIE DI UNA BUONA MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Un settore importante
Il settore della mediazione immobiliare ha un peso economico importante e sempre crescente anche nella realtà locale comasca.
L'esperienza della contrattazione sugli immobili tocca pressoché tutte le imprese e molte famiglie che dal suo esito vedono dipendere la qualità della propria attività e le condizioni per una soddisfazione duratura.

Professione mediatore
L'operatore che favorisce un buon funzionamento di questo mercato è l'agente immobiliare, un mediatore professionista che ai sensi del codice civile (art. 1754) ha il compito di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Regole precise
L'attività degli agenti immobiliari è regolata da precise disposizioni di legge e da principi deontologici codificati, il cui rispetto garantisce lo svolgimento di compravendite e locazioni immobiliari e commerciali trasparenti, corrette e di reciproca soddisfazione per le parti.

L'Agente Immobiliare
Nella provincia di Como operano numerosi agenti immobiliari, anche organizzati in forma societaria, che possiedono i requisiti professionali, di esperienza e di conoscenza tecnica richiesti. Questi requisiti sono attestati dall'iscrizione al "Ruolo degli agenti di affari in mediazione" tenuto dalla Camera di Commercio, che autorizza all'esercizio dell'attività.

Attenzione agli abusivi
Accade che alcuni soggetti, violando le norme di legge, operino abusivamente sul mercato della mediazione immobiliare, approfittando della buona fede dei cittadini e sovente compiendo azioni scorrette e lesive del loro interesse. Costoro, oltre a danneggiare l'immagine di chi ha titolo e competenze per operare, riducono la trasparenza del mercato immobiliare e provocano situazioni di tensione e di disagio.

Come riconoscere l'agente immobiliare
I clienti di servizi d'intermediazione immobiliare che intendono avvalersi di un'assistenza seria e professionale devono:

- ACCERTARSI, prima di affidare un incarico di vendita o di sottoscrivere una proposta d'acquisto, che il soggetto sia iscritto al "Ruolo degli agenti di affari in mediazione", tenuto dalle Camere di Commercio in ciascuna provincia. Il mediatore deve essere iscritto al Ruolo della provincia in cui risiede. A questo proposito si ricorda che:

- l'iscrizione al Ruolo può essere accertata chiedendo all'agente il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio in cui è iscritto;
- l'agente ha comunque l'obbligo di comunicare, laddove richiesto, il proprio numero di iscrizione al Ruolo;
- il cliente può effettuare una verifica circa l'effettiva iscrizione ad un ruolo provinciale rivolgendosi all'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio della provincia competente;
- l'agente deve aver prestato idonee garanzie assicurative a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti.

- VERIFICARE che i moduli e formulari utilizzati dall'agente siano conformi a quelli depositati presso la Camera di Commercio della provincia in cui egli risiede o in cui ha sede l'attività.

- I moduli devono essere chiari, comprensibili e ispirati alla buona fede contrattuale;
- I moduli, inoltre, devono obbligatoriamente riportare il numero d'iscrizione al Ruolo e il nome dell'agente immobiliare con cui si sta trattando e, in caso di società, del legale rappresentante o del preposto.

Le sanzioni
L'"abusivo" non ha diritto alla provvigione e qualora l'abbia indebitamente percepita è tenuto a restituirla alle parti contraenti.

Chi svolge, anche in modo discontinuo, l'attività di mediazione senza essere iscritto al Ruolo, è punito con una sanzione amministrativa.

Chi vigila e contrasta
Presso la Camera di Commercio di Como opera la Commissione per la tenuta del "Ruolo degli agenti di affari in mediazione" che ha compiti di vigilanza sull'operato degli iscritti e di contrasto all'esercizio dell'attività abusiva.

Per segnalare irregolarità
Ognuno può rivolgersi alla Commissione per la tenuta del Ruolo per segnalare:

- gli agenti che abbiano commesso irregolarità nell'esercizio dell'attività e/o prodotto turbativa del mercato. La Commissione provvederà ad accertare le responsabilità e a richiedere alla Giunta camerale l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge (sospensione, radiazione del Ruolo)
- i sospetti di abusivismo. La Commissione provvederà a svolgere gli accertamenti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge e a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione.

Assistenza e informazioni
Per assistenza e informazioni è possibile rivolgersi agli uffici della Camera di Commercio di Como e alle Associazioni di categoria degli agenti immobiliari della provincia di Como.

Gallarate, 4 Ottobre 2004